Statuto

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Lo Statuto

Art. 1


È costituita nel Comune di San Teodoro un’associazione Pro Loco ‑senza scopo di lucro e di utilità sociale- denominata:

“ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN TEODORO”

con sede in San Teodoro nella Via Europa, 49

L'associazione è retta dalle norme degli artt. 36, 37, 38, del Codice Civile e da quelle del presente statuto ed è soggetta alla vigilanza dell'Azienda Autonoma Provinciale per l’incremento turistico di Messina che ai sensi del D.A. 21/04/1965, nr. 573, ne propone l’iscrizione nell’apposito Albo dell'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti.

SCOPI

Art. 2


Gli       scopi     principali che la Pro Loco San Teodoro si propone sono:

a)        Riunire  tutti coloro che    hanno interesse allo sviluppo turistico, socio‑culturale ed ambientale di San Teodoro;

b)        Contribuire    ad organizzare     turisticamente la località, studiando il       miglioramento edilizio e stradale delle zone suscettibili di essere  visitate e frequentate dai turisti e promuovendo l'abbellimento di piazze, giardini, etc.;­

c)        Tutelare e      pubblicizzare le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;

d)        Promuovere  il miglioramento lo sviluppo della attrezzatura ricettiva e dei centri di ritrovo per gli ospiti;

e)        Incoraggiare, promuovere e sostenere il miglioramento dei pubblici         servizi al fine di facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno quanto più piacevole ai forestieri;

f)         Vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo              e sull'applicazione delle relative tariffe, proponendo     le opportune modifiche alle competenti autorità o direttamente alle ditte esercenti i servizi medesimi;

g) Promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite,      mostre, escursioni e quant’altro si ritiene utile per      attirare turisti nella località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano;

h)        Coadiuvare l’AAPIT       nella  propaganda, in Italia e all'estero, intesa a diffondere la conoscenza di San Teodoro ed il suo comprensorio;

i)         Promuovere, favorire, incrementare     ed assistere il turismo sociale, giovanile, studentesco,     della     terza età, dei portatori di handicap;

i)         Istituire l'ufficio     informazioni turistiche e centri di assistenza turistica anche con la gestione diretta, senza fini di lucro, di servizi aggiuntivi di qualsiasi tipo;

k)        Adempiere le funzioni demandate dall'assessorato Regionale al Turismo e dall'azienda Autonoma         provinciale           per l'incremento del turismo.


FINANZIAMENTO

Art. 3

 I proventi con i quali l’associazione Pro Loco San Teodoro provvede alla propria attività sono:

 a) le quote sociali;

b) gli eventuali redditi patrimoniali propri;

c)  gli utili di gestione, di attività permanenti o occasionali;

d) le eventuali donazioni;

e) i contributi eventuali della Comunità Europea e di Enti pubblici e privati.


DEI SOCI

 Art. 4


 Chiunque con presentazione di almeno due soci, può chiedere di far parte dell’Associazione Pro Loco. L’ammissione di nuovi soci viene deliberata dall’assemblea dei soci e la qualità di socio si acquista dopo la delibera da parte dell'Assemblea.

I soci si distinguono in benemeriti e ordinari.

Sono dichiarati dall'Assemblea dei soci dell’Associazione, su proposta del Consiglio di amministrazione soci benemeriti quelle persone o enti che apportano particolari benefici morali o materiali all’Associazione.

Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota sociale determinata dall’assemblea generale dei Soci dell’Associazione.

I soci ordinari che non rassegnano le dimissioni per iscritto entro il 31 dicembre, sono tenute a corrispondere la quota sociale anche per l'anno successivo.

I soci hanno diritto:

1) alle pubblicazione dell'Associazione;

2) a frequentare i locali dell’Associazione;

3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse od organizzate dalla Pro Loco.

Art.5

I soci benemeriti e ordinari:

a) partecipano alle assemblee generali della Pro Loco con diritto di discussione e di voto;

b) eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.
 
Art. 6


La qualità di socio si perde per dimissioni oppure per esclusione a causa di accertata morosità o di indegnità,

conseguente a condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

Il consiglio dichiara il socio escluso per morosità se il socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso entro il trenta giugno dell’anno medesimo.                                        

Sulla esclusione per indegnità decide l'assemblea dei soci con deliberazione motivata su proposta del Consiglio di amministrazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONI

Art. 7


a ) l'Assemblea dei soci

b) il Consiglio

c ) il Presidente

d) il Collegio dei Revisori dei Conti

e) il Segretario

f) il Cassiere.


Art. 8

I soci benemeriti e ordinari sono convocati due volte all’anno in Assemblea Generale ordinaria e, tutte le volte che occorre in Assemblea Generale straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata nel caso che almeno un terzo dei soci ne faccia domanda scritta per specifici motivi.

La convocazione dell’Assemblea: è fatta dal Presidente mediante avviso, inviato a domicilio ai soci e ai Revisori dei Conti, e con manifesto affisso nella sede dell’Associazione e all’Albo Pretorio del Comune almeno dieci giorni prima della riunione.

Gli avvisi e il manifesto devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e l'ordine dei lavori.

L’avviso, deve essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione anche all'AAPIT, che potrà inviare un proprio rappresentante.

Per poter partecipare alle riunioni dell’assemblea il socio deve aver versato la quota per l’anno in corso prima dell’inizio dell'Assemblea stessa.

Perché l'Assemblea sia valida in prima convocazione, occorre che­sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 9

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, scegliendoli tra i soci benemeriti e ordinari, ed i Revisori dei conti; delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche,  sulla misura della quota sociale, sulle modifiche dello statuto, sull’ammissione e sulla esclusione per indegnità dei soci, e su ogni altra proposta del consiglio.

Ciascun socio ha diritto nell’Assemblea ad un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi dell'Assemblea dei soci, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono essere inviate entro otto giorni all'AAPIT la quale dovrà, se ne è il caso, annullare entro i termini previsti dalla legge. Qualora l’AAPIT nel termine suddetto, richieda notizie, documenti o chiarimenti, il termine rimane interrotto e comincerà a decorrere un nuovo termine dall'invio delle controdeduzioni o dei documenti richiesti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10


L'associazione Pro Loco è amministrata da un Consiglio composto da cinque membri, oltre al Sindaco del Comune che fa parte del Consiglio medesimo come membro di diritto e che può farsi rappresentare, anche in via permanente da uno degli Assessori Comunali.

I membri del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea Generale con votazioni segrete ed a maggioranza di voti.

Se dopo la seconda votazione non tutti i candidati hanno riportato la maggioranza prescritta si procederà al ballottaggio fra un numero di nominativi doppio di quello, dei Consiglieri da eleggere, prescelti fra candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione; a parità di voti entrano in ballottaggio i più anziani di età.

Nella votazione di ballottaggio risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di vacanza per dimissioni, decadenza o decesso di membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell'assemblea dei soci.

Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 11


Il Consiglio provvede alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi ed alla ripartizione delle cariche sociali.

Inoltre il Consiglio studia i problemi locali, delibera sulle proposte, formulate per la soluzione dei problemi medesimi, assume gli eventuali impiegati dell'Associazione, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione, determinandone le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive nonché tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei soci.

In caso di assoluta necessità ed urgenza il Consiglio può deliberare anche su argomenti riservati all'Assemblea, salvo a sottoporre per la ratifica le relative deliberazioni alla prima riunione dell'Assemblea stessa.
 
Art. 12

Sono soggette all'approvazione dell'AAPIT le deliberazioni relative alla elezione del Presidente e del Vice Presidente, agli impegni di spesa all'assunzione del personale necessario per il funzionamento degli uffici dell' associazione, alle esclusioni per morosità dei soci e comunque tutti gli atti non soggetti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Le deliberazioni soggette all' approvazione devono essere inviate all'AAPIT entro otto giorni dalla loro adozione. Allo stesso organo vanno, inoltre, trasmessi entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di marzo il conto consuntivo dell'esercizio precedente con le relative relazioni.

Art. 13


Il consiglio dovrà tempestivamente inviare all'AAPIT i programmi delle attività promosse dall’Associazione con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento, per l'esame e per gli opportuni coordinamenti.

Art. 14

Il consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio deve essere convocato su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi. Gli avvisi di convocazione sono invitati al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori dei conti cinque giorni prima della riunione, e nei casi urgenti almeno 48 ore prima e devono contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L’avviso deve essere inviato, nei termini di cui al precedente comma anche all'AAPIT, la quale può inviare un proprio rappresentante.

La convocazione può anche essere effettuata con telegramma, fonogramma o fac-simile.

Art. 15


Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre che intervenga almeno la metà dei sui membri.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere per tre sedute consecutive, ne comporta la decadenza di diritto.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E CASSIERE

Art. 16


Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere sono eletti dal Consiglio nel suo seno. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea generale dei soci, ed è assistito da un Segretario le cui funzioni sono esercitate normalmente dal consigliere più giovane o nel caso in cui il bilancio dell’associazione lo consente da un Segretario appositamente nominato dal consiglio tra le persone estranee al Consiglio stesso.

In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni.

Art. 17

Il segretario assiste il Presidente nelle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, nonché nella esecuzione delle deliberazioni, redige i verbali delle riunioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Cassiere ha la funzione di redigere tutte le entrate e le uscite nel giornale di cassa e di registrare i bilanci finali.

LIBRI E REGISTRI

Art. 18

L'associazione Pro Loco deve istituire e tenere aggiornati i seguenti registri:

a) il libro soci;

b) il registro delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

c) il registro delle deliberazioni del Consiglio;

d) il registro cronologico per  il Protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;

e) il libro inventario del patrimonio;

f) il giornale di cassa e/lo i libri mastri delle entrate e delle uscite.

I verbali delle  riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in un registro a pagine, precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento dei registri; il Cassiere è responsabile della tenuta e della redazione degli atti contabili.

REVISORE DEI CONTI

Art. 19


Per controllare la regolarle tenuta della contabilità sociale e vigilare sull'osservanza dello statuto, l'Assemblea dei Soci elegge a votazione segreta, tre revisori dei  Conti scegliendoli anche fra i non soci.

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Essi possono, in  qualsiasi momento, a procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo riferendo collegialmente al Consiglio circa i rilievi del caso.

I Revisori devono essere invitati alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea alle quali potranno partecipare senza diritto di voto, neppure consultivo.

Art. 20

Il Consiglio può essere sciolto per irregolarità persistenti nell'amministrazione dell'Associazione o per il caso di manifesta impossibilità di funzionare, con provvedimento motivato dall'AAPIT. In caso di scioglimento l’AAPIT provvederà alla nomina di un Commissario Straordinario, cui saranno attribuiti i poteri spettanti, a norma di Statuto, al Presidente e al Consiglio di Amministrazione. Alla nuova formazione del Consiglio dovrà procedersi entro il termine di mesi tre, prorogabili, per giustificati motivi fino a mesi sei.

Art. 21

Sia nelle riunioni dell'Assemblea dei soci che in quelle del consiglio non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza chiedendone l'immediata trattazione.

I soci e i Consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, debbono darne avviso al Presidente in tempo utile per l’inserzione all'ordine del giorno.

Art. 22


Qualsiasi modificazione allo Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale con il voto di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 23

Lo scioglimento dell’Associazione Pro Loco dovrà essere deliberata dalla Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti dei soci.

In tal caso l'eventuale residuo attivo e i beni mobili e immobili inventariati saranno destinati a una istituzione turistica locale o un'altra associazione di volontariato operante in analogo settore o al Comune secondo il voto dell'Assemblea, previa approvazione della delibera da parte dell'AAPIT.

Art. 24

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche saranno sottoposti all'approvazione dell'Azienda Provinciale per l'incremento Turistico di Messina.